Legge di Bilancio 2018 – È riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, uno sgravio contributivo pari al 50%, con esclusione dei premi INAIL, nel limite massimo di importo pari ad € 3.000 annui, ai datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato lavoratori:
- di età inferiore a 35 anni, a partire dal 1° gennaio 2018;
- di età inferiore a 30 anni, se l’assunzione viene effettuata nel 2019.
Restano esclusi i contratti di lavoro domestico e i rapporti di apprendistato.
Lo sgravio, nel rispetto del limite di età, spetta anche in caso di:
- prosecuzione, successiva al 31 dicembre 2017, di un contratto di apprendistato;
- conversione a tempo indeterminato di un contratto a termine.
La percentuale di esonero sale al 100%, fermo restando il limite massimo di importo pari ad € 3.000 su base annua, nel caso di datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato, entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio studenti che hanno svolto presso il medesimo datore attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale o in alta formazione.