L’INPS con il Messaggio n. 4845 del 17 luglio 2015 ha fornito le indicazioni ope
L’INPS con il Messaggio n. 4845 del 17 luglio 2015 ha fornito le indicazioni operative relative alla domanda di assegno di natalità (c.d. bonus bebè) previsto dall’articolo 1, commi da 125 a 129 della Legge di Stabilità 2015. Il c.d. bonus si concretizza in un assegno mensile, il cui importo è pari a 80 euro se l’ISEE del nucleo familiare non è superiore a 25.000 euro annui, oppure a 160 euro se l’ISEE non supera i 7.000 euro annui.
La somma sarà erogata mensilmente con decorrenza dalla data di nascita o dell’adozione per una durata massima di 36 mesi. Il beneficio è temporaneo nel senso che il presupposto si deve verificare nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2017.
Per i nati e per le adozioni dal 1 gennaio 2018 non spetterà alcun beneficio salvo proroghe concesse dal legislatore.
Il beneficio spetta ai figli di cittadini italiani o di uno Stato membro della UE o di cittadini extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno (art. 9 del D.lgs 25 luglio 1998, n. 286) purché residenti in Italia.
L’Istituto nel messaggio in oggetto rende noto che la prima liquidazione, avverrà entro la fine del mese di luglio 2015 e che verranno corrisposte anche le eventuali mensilità arretrate spettanti. Dopo questa prima fase, la liquidazione delle domande accolte verrà effettuata entro il giorno cinque di ogni mese.
Le domande devono essere presentate all’INPS esclusivamente in via telematica mediante una delle seguenti modalità:
• WEB – Servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell’Istituto (www.inps.it – Servizi on line);
• Contact Center Integrato – numero verde 803.164 (numero gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (numero da rete mobile con tariffazione a carico dell’utenza chiamante);
• Enti di Patronato attraverso i servizi offerti dagli stessi