Stop allo pagamento dello stipendio in contanti dal 1° luglio 2018
La legge di bilancio 2018 ha introdotto un nuovo tassello per contrastare quei comportamenti fraudolenti legati all’erogazione di una minore retribuzione rispetto al netto in busta paga. A partire dal 1 Luglio 2018 i datori di lavoro ed i committenti potranno pagare le retribuzioni, nonché gli anticipi/acconti, solo attraverso mezzi di pagamenti tracciabili.
Vediamo in breve cosa dice la norma in attesa di una probabile prossima circolare esplicativa.
Il pagamento della busta paga potrà avvenire solo tramite banca o ufficio postale come di seguito indicato:
- bonifico su conto corrente con codice IBAN indicato dal lavoratore;
- altri strumenti per i pagamenti elettronici;
- pagamento in contanti direttamente in banca o alla posta, solo se il datore di lavoro ha aperto un c/c di tesoreria con mandato di pagamento;
- tramite assegno bancario o circolare; questo potrà essere consegnato direttamente al lavoratore o a un suo delegato. Si potrà delegare solo in caso di effettivo e comprovato impedimento e solo al coniuge, al convivente o altro familiare o affine del lavoratore, comunque con età sopra i sedici anni.
A chi si applica il divieto di pagamento degli stipendi in contanti?
Il divieto vale per tutti i rapporto di lavoro subordinato, indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto. Quindi è applicabile:
- ai contratti a tempo pieno e part-time;
- ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato e determinato;
- ai contratti di apprendistato;
- a tutte le altre forme di lavoro flessibile (contratto a chiamata, job sharing ecc.)
- ai soci lavoratori di cooperative con contratti subordinati.
Il divieto è esteso anche ai committenti di collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co).
Viceversa, per espressa previsione della norma, il divieto di pagamento della retribuzione in contanti non si applica:
- nella Pubblica Amministrazione;
- nei rapporti di lavoro domestici (colf e badanti).
Tuttavia anche se la legge non prevede tale obbligo, è sempre consigliabile tracciare il pagamento ovvero farsi firmare una ricevuta mensile a quietanza dello stipendio pagato in contanti, a prova che tutti i pagamenti sono stati effettuati regolarmente.
Firma della busta paga e prova del pagamento
Oltre allo stop del pagamento in contanti degli stipendi la norma fissa anche un altro principio. La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce in alcun caso prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione spettante.
Le due norme sono correlate, infatti se in precedenza la firma della busta paga poteva in alcuni casi avere valenza di quietanza ora non vi potranno essere più dubbi. Questo perchè la prova dell’avvenuto pagamento sarà la traccia del pagamento stesso.
Impianto sanzionatorio
Il datore di lavoro o committente che viola l’obbligo di pagamento tracciato delle retribuzioni, è punibile con una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro.